Con questa ordinanza del Tribunale di Modena, si cambia passo e si crea un importante precedente giuridico, per cui un datore di lavoro può sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti che non vogliono vaccinarsi contro il coronavirus.
Il giudice civile Emilia Salvatore ha definito che:
«Il datore di lavoro si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’articolo 2087 del Codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori».
Questo il concetto contenuto nell’ordinanza a seguito del ricorso presentato da due fisioterapiste di una Rsa assunte da una cooperativa della città emiliana che aveva appunto preso i due provvedimenti a fronte del rifiuto di vaccinarsi. A sostegno di tale decisione il Tribunale di Modena ha citato la direttiva europea che, nel giugno dello scorso anno, ha incluso il Covid tra gli agenti biologici contro i quali è necessario tutelare gli ambienti di lavoro. E non basterebbe la mascherina: il vaccino sarebbe una misura di protezione di gran lunga superiore.
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